Art. 4.
(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
      2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.
      3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
      4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».